Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Sebastiano Guarnaschelli ha omologato il risultato della gara Vero Volley Monza. Ecco il dispositivo della decisione:
GARA N. 35/SLM VERO VOLLEY MONZA – CISTERNA VOLLEY
Letti gli atti ufficiali e l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale fatta pervenire a questo
Ufficio dal sodalizio VERO VOLLEY MONZA, a mente della quale, relativamente alla intestata gara,
veniva contestato un preteso errore tecnico commesso dal primo arbitro nel corso del tie-break
sul punteggio 13-14 in favore della Top Volley Cisterna, siccome tale da compromettere il regolare
andamento dell’incontro e l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo
CONSIDERATO
• che il sodalizio istante, nella specie, ha contestato la decisione del primo arbitro di ammettere
la richiesta di Video-Check proposta dalla società antagonista alla fine dell’ultima azione
dell’incontro, nonostante, la stessa, fosse stata tardivamente formulata oltre i termini di
ammissibilità di cui all’art. 2 del Regolamento Video-Check;
• che il sodalizio istante, in ragione di tale preteso errore tecnico, comportante pregiudizio sul
regolare andamento dell’incontro, ha conclusivamente chiesto disporsi la non omologa della
gara con il risultato acquisito sul campo e la ripetizione della stessa in altra data
OSSERVA
L’esame degli atti ufficiali, di concerto con l’individuazione delle norme regolanti le modalità di
accesso ai procedimenti su istanza, nonché di quelle che sovraintendono al governo del
procedimento di richiesta del Video-Check, convincono questo Ufficio della sussistenza di un
duplice profilo di inammissibilità dell’istanza proposta, vuoi, in via prevalente, riguardo al rito, vuoi,
per quel che possa valere sul comunque da decidersi sul rito, anche preliminarmente sul merito.
Quanto al rito, richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 23 del
Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla regolare
formalizzazione e perfezionamento della prima fase di istanza avverso il risultato di gara, nonché
la perentorietà dei termini ivi indicati e di cui al successivo settimo comma, l’istanza, come detto,
appare prima facie inammissibile.
Nello specifico, dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge che il sodalizio reclamante,
conclusasi la gara alle ore 20:35, abbia confermato il preannuncio di istanza alle ore 20:52 e, cioè,
oltre il termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale.
Quanto alla ragione di inammissibilità sul merito del lamentato, ferma la prevalenza e il carattere
assorbente della dedotta inammissibilità sul rito, ci si limita a richiamare il disposto regolamentare
di cui all’art. 16 del Regolamento Video-Check che sancisce l’inammissibilità di istanze volte a
censurare le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo dello strumento di verifica a posteriori delle azioni di
gioco.
Per i suesposti motivi, visti i commi 4 e 7 dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale
DELIBERA
§ di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio VERO VOLLEY MONZA, in quanto
inammissibile, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.
